(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 e' modificato come segue nei commi terzo, quarto e quinto: "Per le richieste di cui al punto 2 dell'art. 4, la Regione eroghera' l'intero contributo in via anticipata al Consorzio Fidi e per il tramite dello stesso, alle singole imprese che hanno presentato domanda di finanziamento al Consorzio Fidi, il quale trasmettera' alla Regione Abruzzo - Settore Artigianato, con riepilogo semestrale e cadenza il 1/1-30/6, 1/7-31/12, le domande di contributo delle imprese artigiane alla Regione stessa, l'approvazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito convenzionati, l'attestazione trattarsi di spese sostenute in data non anteriore al 1 ottobre 1995 per le finalita' di cui al punto b) dell'art. 2, il conteggio dei contributi dovuti per l'abbattimento del tasso di interesse". "I fondi regionali erogati saranno accreditati su apposito conto vincolato destinato all'intervento regionale per la sicurezza di cui alla convenzione tra Consorzio ed Istituto di credito convenzionato". "Per le richieste di cui al punto 3 dell'art. 4 la Regione eroghera' i fondi ai soggetti abilitati ai corsi, e per il tramite degli stessi ai singoli partecipanti ai corsi, dietro presentazione di copia di attestazione di idoneita' rilasciata ad ogni partecipante al corso e fattura quietanzata. I corsi presi in considerazione sono quelli effettuati in data non anteriore al 1 ottobre 1995".