(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                         del 24 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  5 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 73 e' modificato
come segue nei commi terzo, quarto e quinto: "Per le richieste di cui
al punto 2 dell'art. 4, la Regione eroghera' l'intero  contributo  in
via  anticipata al Consorzio Fidi e per il tramite dello stesso, alle
singole imprese che hanno  presentato  domanda  di  finanziamento  al
Consorzio  Fidi, il quale trasmettera' alla Regione Abruzzo - Settore
Artigianato,  con  riepilogo  semestrale  e  cadenza   il   1/1-30/6,
1/7-31/12,  le  domande  di  contributo  delle imprese artigiane alla
Regione stessa,  l'approvazione  dei  finanziamenti  da  parte  degli
istituti  di credito convenzionati, l'attestazione trattarsi di spese
sostenute in data non anteriore al 1 ottobre 1995 per le finalita' di
cui al punto b) dell'art. 2, il conteggio dei contributi  dovuti  per
l'abbattimento del tasso di interesse".
  "I  fondi  regionali  erogati saranno accreditati su apposito conto
vincolato destinato all'intervento regionale per la sicurezza di  cui
alla convenzione tra Consorzio ed Istituto di credito convenzionato".
  "Per  le  richieste  di  cui  al  punto  3  dell'art.  4 la Regione
eroghera' i fondi ai soggetti abilitati ai corsi, e  per  il  tramite
degli  stessi  ai singoli partecipanti ai corsi, dietro presentazione
di copia di attestazione di idoneita' rilasciata ad ogni partecipante
al corso e fattura quietanzata. I corsi presi in considerazione  sono
quelli effettuati in data non anteriore al 1 ottobre 1995".